Art. 17.

      1. Non possono fare offerte di acquisto o chiedere di partecipare alle gare, neanche per interposta persona:

          a) le persone condannate con sentenza definitiva per i delitti di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso o ad associazioni dedite al traffico di stupefacenti, o per i delitti di estorsione, usura, sequestro di persona, riciclaggio, reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e contrabbando;

          b) le persone condannate, con sentenza definitiva, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

 

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          c) le persone cui è stata applicata, nei cinque anni antecedenti, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione;

          d) il coniuge e i figli della persona nei confronti della quale è stata proposta la misura di prevenzione e dell'intestatario dei beni, nonché coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con gli stessi soggetti.

      2. La vendita dei beni immobili si svolge innanzi al giudice. Sono vietate le offerte per persona da nominare.
      3. In ogni caso il giudice delegato dispone la comunicazione, senza ritardo, all'amministratore giudiziario e al pubblico ministero del decreto di aggiudicazione. Revoca il decreto se vi è fondato timore che l'aggiudicazione è avvenuta in favore di uno dei soggetti indicati al comma 1, ovvero di persona che ha agito per loro conto.
      4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, colui che contravviene ai divieti del comma 1 è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro.